Art. 22
LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646
In vigore dal 28 dic 1962
Per le iscrizioni alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali decorrenti da data posteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, l' della legge 24 maggio 1952, n. 610, è abrogato e la ricongiunzione prevista dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, e dagli della citata legge n. 610 è ammessa limitatamente al servizi di carattere permanente resi anteriormente alla data di iscrizione alla Cassa.
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