Art. 22 · LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

Art. 22

LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

In vigore dal 28 dic 1962
Per le iscrizioni alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali decorrenti da data posteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, l' della legge 24 maggio 1952, n. 610, è abrogato e la ricongiunzione prevista dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, e dagli della citata legge n. 610 è ammessa limitatamente al servizi di carattere permanente resi anteriormente alla data di iscrizione alla Cassa.
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