Art. 5

LEGGE 13 ottobre 1962, n. 1496

In vigore dal 15 nov 1962
Il presidente generale dell'Associazione è equiparato come rango al grado di generale di Corpo d'armata. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 ottobre 1962 SEGNI FANFANI - JERVOLINO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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