Art. 2

LEGGE 13 ottobre 1962, n. 1496

In vigore dal 15 nov 1962
L'Associazione è rappresentata dal presidente generale e amministrata da un Comitato centrale, il cui Consiglio direttivo è composto dal presidente generale, dal vice presidente generale e da dodici consiglieri. Il presidente, il vice presidente e sei consiglieri sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la difesa; si rinnovano per intero ogni quadriennio e possono essere riconfermati. Fanno parte del Consiglio il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uno per ciascuno dei Ministeri della sanità, della difesa, dell'interno e del tesoro, scelti tra funzionari delle rispettive Amministrazioni, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.
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