Art. 3

LEGGE 13 ottobre 1962, n. 1496

In vigore dal 15 nov 1962
Presso il Comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce rossa è istituito un Comitato nazionale femminile. La presidente del Comitato nazionale femminile è nominata dal Presidente generale dell'Associazione. Presso ogni Comitato provinciale ed ogni Sottocomitato è istituita una Sezione femminile. L'ordinamento e i compiti del Comitato nazionale e delle Sezioni femminili sono stabiliti dal Consiglio direttivo del Comitato centrale.
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