Art. 4

LEGGE 13 ottobre 1962, n. 1496

In vigore dal 15 nov 1962
Sono abrogati: il secondo comma dell' dello statuto approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111; l' del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133; l'articolo 12 dello statuto approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111; gli del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 361 e tutte le altre norme in contrasto con la presente legge.
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