Art. 12

LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1549

In vigore dal 29 nov 1962
(Impiego del patrimonio del Consorzio) Oltre alle disponibilità patrimoniali di cui all' della legge 24 agosto 1941, n. 1044, il Consorzio impiegherà, per i compiti previsti dalla legge istitutiva e dalla presente legge, le somme che successivamente saranno ricavate da eventuali retrocessioni dei beni espropriati o dalla vendita delle aree destinate agli Impianti industriali. Quest'ultime somme andranno a detrazione dei contributi dovuti dagli Enti locali, di cui all' della presente legge.
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