Art. 3
LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1549
In vigore dal 29 nov 1962
(Competenze di spesa degli Enti locali)
I comma primo e secondo dell' della legge 24 agosto 1941 n. 1044, sono sostituiti dai seguenti:
"Agli effetti della presente legge e con deroga a quanto è disposto dal secondo comma dell' del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, i Comuni e le Province tenuti al pagamento delle spese della costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po, per la quota dei due quinti, sono:
a) le province di Milano e di Cremona;
b) i comuni di Milano e Cremona nonchè gli altri Comuni interessati o in quanto attraversati dal canale o in quanto da esso direttamente serviti.
Su proposta del Consiglio di amministrazione del Consorzio, il Ministro per i lavori pubblici, con suo decreto, approva il riporto delle spese, di cui al comma precedente.
Ogni altra disposizione in contrario è abrogata".
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