Art. 4
LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1549
In vigore dal 29 nov 1962
(Indifferibilità ed urgenza delle opere)
Le opere, di navigazione, affidate dalla legge 24 agosto 1941, n. 1044, al Consorzio del canale Milano-Cremona-Po e quelle indicate dall' della presente legge sono considerate, ad ogni effetto, indifferibili ed urgenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-10-10;1549#art-4