Art. 3 · LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1549

Art. 3

LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1549

In vigore dal 29 nov 1962
(Competenze di spesa degli Enti locali) I comma primo e secondo dell' della legge 24 agosto 1941 n. 1044, sono sostituiti dai seguenti: "Agli effetti della presente legge e con deroga a quanto è disposto dal secondo comma dell' del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, i Comuni e le Province tenuti al pagamento delle spese della costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po, per la quota dei due quinti, sono: a) le province di Milano e di Cremona; b) i comuni di Milano e Cremona nonchè gli altri Comuni interessati o in quanto attraversati dal canale o in quanto da esso direttamente serviti. Su proposta del Consiglio di amministrazione del Consorzio, il Ministro per i lavori pubblici, con suo decreto, approva il riporto delle spese, di cui al comma precedente. Ogni altra disposizione in contrario è abrogata".
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