Art. 13

LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1549

In vigore dal 29 nov 1962
(Operazioni di mutuo, relative autorizzazioni e garanzie) La Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, le Casse di risparmio e i loro Istituti finanziari, nonchè le Sezioni opere pubbliche degli Istituti di credito fondiario sono autorizzati, anche in deroga dei relativi statuti, a concedere mutui trentacinquennali, a tasso di favore, al Consorzio del canale Milano-Cremona-Po per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge e alla legge 24 agosto 1941, n. 1044, mediante garanzia ipotecaria sui beni immobili appartenenti al Consorzio e, sussidiariamente, mediante garanzia fidejussoria, pro quota, degli Enti locali facenti parte del Consorzio. Il Consorzio è anche autorizzato all'emissione di prestiti obbligazionari da garantire nei modi anzidetti.
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