Art. 10
LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1549
In vigore dal 29 nov 1962
(Contributi di miglioria)
Per le opere eseguite dal Consorzio sono imposti a carico dei proprietari interessati, e in sostituzione dei proventi di cui agli articoli 19 e 21 del testo unico sulle disposizioni in materia di navigazione interna, approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959, contributi di miglioria secondo le modalità previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000.
Le somme incassate saranno interamente devolute al Consorzio, derogando, per quanto concerne quelle di spettanza dello Stato, a quanto disposto dagli di detto regio decreto.
Storico versioni
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