Art. 10 · LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1549

Art. 10

LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1549

In vigore dal 29 nov 1962
(Contributi di miglioria) Per le opere eseguite dal Consorzio sono imposti a carico dei proprietari interessati, e in sostituzione dei proventi di cui agli articoli 19 e 21 del testo unico sulle disposizioni in materia di navigazione interna, approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959, contributi di miglioria secondo le modalità previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000. Le somme incassate saranno interamente devolute al Consorzio, derogando, per quanto concerne quelle di spettanza dello Stato, a quanto disposto dagli di detto regio decreto.
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