Art. 41

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417

In vigore dal 20 ott 1962
Gli oneri per spese generali e di amministrazione sono posti a carico di ciascuna delle gestioni di previdenza e di assistenza nella seguente misura: 1) l'intero importo degli oneri direttamente imputabili ad ognuna delle gestioni predette; 2) Una quota degli oneri indivisibili o non direttamente imputabili, in proporzione alla attività svolta dall'Ente per conseguire gli scopi dei vari trattamenti. I coefficienti, per il calcolo delle quote di cui al n. 2) sono determinati annualmente dal Comitato direttivo.
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