Art. 36

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417

In vigore dal 20 ott 1962
Le iscritte possono versare all'Ente contributi volontari per integrare la misura delle pensioni di cui al precedente . Il regolamento delle condizioni e le tabelle dei coefficienti per il calcolo delle integrazioni, deliberate dal Consiglio nazionale su proposta del Comitato direttivo dell'Ente, sono approvati con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale.
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