Art. 37

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417

In vigore dal 20 ott 1962
Il trattamento di assistenza alle iscritte da almeno un triennio e alle pensionate che non godano ad altro titolo dell'assistenza malattia consiste nella erogazione delle seguenti prestazioni: 1) sussidio giornaliero e concorso nelle spese sostenute per sanitari, medicinali, ricovero ospedaliero ed interventi chirurgici nel caso di malattia che impedisca temporaneamente l'esercizio della professione; 2) assegni funerari; 3) assegni di natalità; 4) assegni per cure termali. Tutte le iscritte possono richiedere: a) sussidi in caso di comprovata ed eccezionale esigenza; b) assegni mensili continuativi nei casi di vecchiaia e di invalidità quando abbiano cessato la professione per tali cause, versino in stato di necessità e non godano del trattamento di previdenza, di cui al titolo quarto. La misura delle prestazioni assistenziali è stabilita annualmente in occasione del bilancio preventivo, in base alla previsione dei mezzi finanziari a disposizioni della gestione di assistenza e alla prevedibile frequenza del ricorso delle iscritte alle prestazioni medesime.
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