Art. 37
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417
In vigore dal 20 ott 1962
Il trattamento di assistenza alle iscritte da almeno un triennio e alle pensionate che non godano ad altro titolo dell'assistenza malattia consiste nella erogazione delle seguenti prestazioni:
1) sussidio giornaliero e concorso nelle spese sostenute per sanitari, medicinali, ricovero ospedaliero ed interventi chirurgici nel caso di malattia che impedisca temporaneamente l'esercizio della professione;
2) assegni funerari;
3) assegni di natalità;
4) assegni per cure termali.
Tutte le iscritte possono richiedere:
a) sussidi in caso di comprovata ed eccezionale esigenza;
b) assegni mensili continuativi nei casi di vecchiaia e di invalidità quando abbiano cessato la professione per tali cause, versino in stato di necessità e non godano del trattamento di previdenza, di cui al titolo quarto.
La misura delle prestazioni assistenziali è stabilita annualmente in occasione del bilancio preventivo, in base alla previsione dei mezzi finanziari a disposizioni della gestione di assistenza e alla prevedibile frequenza del ricorso delle iscritte alle prestazioni medesime.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-08-16;1417#art-37