Art. 36 · LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417

Art. 36

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417

In vigore dal 20 ott 1962
Le iscritte possono versare all'Ente contributi volontari per integrare la misura delle pensioni di cui al precedente . Il regolamento delle condizioni e le tabelle dei coefficienti per il calcolo delle integrazioni, deliberate dal Consiglio nazionale su proposta del Comitato direttivo dell'Ente, sono approvati con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale.
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