Art. 43
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417
In vigore dal 20 ott 1962
Alle iscritte alla data di applicazione della presente legge, le quali possano far valere il versamento al settore di previdenza dell'E.N.P.A.O. dei contributi di lire 1250 annui, disposti dall'assemblea generale dello E.N.P.A.O. del 7 dicembre 1948, viene riconosciuta la anzianità nella, misura di un anno per ogni lire 1250 versate al settore previdenza.
Entro il primo decennio di applicazione della presente legge, l'iscritta, raggiunta la età minima di 65 anni, ha diritto di riscattare gli anni di contribuzione mancanti a raggiungere il minimo di 10.
Per effettuare il riscatto, l'iscritta deve versare allo Ente, all'atto della presentazione della domanda, un valore in capitali pari a quello della tabella dei valori di riscatto in corrispondenza all'età dell'iscritta alla data della domanda e al numero di anni di contribuzione.
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