Art. 48

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417

In vigore dal 20 ott 1962
L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale può ordinare ispezioni sul suo funzionamento. In caso di gravi e riscontrate irregolarità amministrative o quando gli organi amministrativi non adeguino la loro attività agli scopi dell'Ente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può sciogliere con proprio decreto il Comitato direttivo e nominare un commissario per la gestione straordinaria sino alla nomina del nuovo Comitato. La gestione commissariale non potrà avere una durata superiore ad un anno.
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