Art. 28

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417

In vigore dal 20 ott 1962
La gestione assistenza è finanziata con i seguenti mezzi 1) la quota di lire cinquemila del contributo annuo stabilito nell'; 2) i redditi del patrimonio della gestione; 3) le somme che a qualsiasi titolo siano destinate alla gestione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1417#art-28

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo