Art. 28
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417
In vigore dal 20 ott 1962
La gestione assistenza è finanziata con i seguenti mezzi
1) la quota di lire cinquemila del contributo annuo stabilito nell';
2) i redditi del patrimonio della gestione;
3) le somme che a qualsiasi titolo siano destinate alla gestione.
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