Art. 27
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417
In vigore dal 20 ott 1962
I capitali disponibili della gestione previdenza possono essere impiegati:
1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati;
2) in acquisto di beni immobili;
3) in mutui fruttiferi garantiti da ipoteca di primo grado;
4) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera del Comitato direttivo.
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