Art. 26

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417

In vigore dal 27 apr 1982
La gestione previdenza è finanziata con i seguenti mezzi 1) la quota parte del contributo annuo di cui all'; 2) NUMERO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 127 ; 3) i redditi del patrimonio della gestione; 4) le somme che a qualsiasi titolo pervengono allo Ente senza specificazione della gestione cui attribuirle oltre a quelle specificatamente destinate alla gestione stessa. Il patrimonio costituito dai contributi versati a scopo previdenziale all'Ente prima dell'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 246, spetta integro alla gestione previdenziale.
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