Art. 8
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1292
In vigore dal 14 set 1962
Negli elenchi n. 1 e n. 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, concernenti, rispettivamente, i capitoli per i quali è concessa la facoltà di cui all'articolo 40 ed all'articolo 41 - secondo comma - del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2140, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze:
Capitolo n. 300-bis. - Spesa a carico del Fondo per la prevenzione e la scoperta del contrabbando, ecc.
Capitolo n. 300-ter. - Spesa a carico del Fondo per la prevenzione e la scoperta del contrabbando fuori degli spazi doganali, ecc.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Abano Terme, addì 16 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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