Art. 5

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1292

In vigore dal 14 set 1962
Negli stati di previsione dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, del bilancio, delle partecipazioni statali, della sanità e del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario 1961-62, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
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