Art. 7

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1292

In vigore dal 14 set 1962
Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Azienda monopolio banane, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, della Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1961-62, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.
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