Art. 6

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1292

In vigore dal 14 set 1962
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 9.934.470.000, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a parziale copertura del disavanzo della gestione 1961-1962 dell'Amministrazione stessa. Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni. L'ammortamento delle anticipazioni aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1 gennaio 1961. L'onere relativo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.
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