Art. 22

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1338

In vigore dal 26 set 1962
A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese nel quale entra in vigore la presente legge, le tabelle A e B. n. 1, dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono sostituite dalle tabelle A e B, n. 1, allegate alla presente
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