Art. 23

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1338

In vigore dal 26 set 1962
Con effetto dal 1° luglio 1962 sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 61, ultimo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155; della legge 4 aprile 1952, n. 218; del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818; e , ultimo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55; , quinto e sesto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218; articolo 27, ultimo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218; del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.
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