Art. 26

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1338

In vigore dal 26 set 1962
Le disposizioni della presente legge si applicano alle pensioni liquidate e da liquidare. Salvo quanto disposto dal secondo comma dell' la presente legge avrà effetto con decorrenza dal 1 luglio 1962. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Abano Terme, addì 12 agosto 1962 SEGNI FANFANI BERTINELLI - BOSCO - TREMELLONI - Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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