Art. 17

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1338

In vigore dal 26 set 1962
A partire dal 1 luglio 1962, la misura del contributo stabilito a favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia dall', terzo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, è elevata allo 0,30 per cento dei contributi riscossi in ciascun anno dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al netto della quota pertinente all'assistenza di malattia ai pensionati. Per l'anno 1962, è concesso all'Opera nazionale pensionati d'Italia, a carico del Fondo adeguamento pensioni, un contributo straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo. Il pagamento di tale contributo straordinario sarà effettuato in quattro rate trimestrali a partire dal mese di entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1338#art-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo