Art. 15
LEGGE 12 agosto 1962, n. 1338
In vigore dal 1 mag 1969
Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico in forza dell' dell'Accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica, o che matureranno tale diritto entro il 31 dicembre 1965, sarà corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a totale carico dello Stato, un'integrazione della pensione stessa fino al raggiungimento dei trattamenti minimi previsti dalla presente legge. (4)
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