Art. 6
LEGGE 5 agosto 1962, n. 1209
In vigore dal 5 set 1962
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato con i normali stanziamenti del bilancio del Ministero delle finanze, con imputazione ai capitoli nn. 69 e 70 dello stato di previsione per l'esercizio 1961-62 e dei corrispondenti capitoli per l'esercizio successivo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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