Art. 6

LEGGE 5 agosto 1962, n. 1209

In vigore dal 5 set 1962
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato con i normali stanziamenti del bilancio del Ministero delle finanze, con imputazione ai capitoli nn. 69 e 70 dello stato di previsione per l'esercizio 1961-62 e dei corrispondenti capitoli per l'esercizio successivo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 agosto 1962 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1209#art-6

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