Art. 1

LEGGE 5 agosto 1962, n. 1209

In vigore dal 5 set 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È istituito un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza. Nel predetto ruolo sono trasferiti, formando altrettante vacanze nel ruolo di provenienza, con l'anzianità acquisita, i capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza tratti mediante reclutamento straordinario dagli ufficiali di complemento del Corpo per effetto della legge 21 dicembre 1948, n. 1579.
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