Art. 4
LEGGE 5 agosto 1962, n. 1209
In vigore dal 5 set 1962
L'ufficiale del ruolo transitorio, per essere valutato per l'avanzamento, deve trovarsi compreso nell'aliquota di ruolo stabilita annualmente dal Ministro per le finanze.
Nella predetta aliquota è incluso l'ufficiale che abbia compiuto il periodo minimo di comando di cui alla tabella allegata alla presente legge e che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della valutazione, raggiungerà l'anzianità di grado prevista dalla tabella stessa.
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