Art. 5
LEGGE 5 agosto 1962, n. 1209
In vigore dal 5 set 1962
L'ufficiale del ruolo speciale transitorio è promosso in soprannumero agli organici del grado del ruolo ordinario secondo l'ordine d'iscrizione del quadro di avanzamento, con anzianità dalla data di compimento del periodo di permanenza nel grado di cui alla tabella allegata alla presente legge.
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