Art. 9
LEGGE 16 luglio 1962, n. 922
In vigore dal 27 lug 1962
I posti in aumento nelle tre più elevate qualifiche della carriera direttiva previste dalla tabella I allegata alla presente legge sono conferiti annualmente in tre quote uguali con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno a partire dal 1962.
Gli altri posti in aumento diversi da quelli indicati nel comma precedente sono conferiti in due quote uguali con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno a partire dal 1962.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-07-16;922#art-9