Art. 8
LEGGE 16 luglio 1962, n. 922
In vigore dal 27 lug 1962
Le promozioni a cancelliere capo della Corte suprema di cassazione e qualifiche equiparate sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore ed abbiano esercitato nella medesima qualifica funzioni direttive o ispettive per almeno due anni.
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