Art. 5
LEGGE 16 luglio 1962, n. 922
In vigore dal 15 mag 1965
La promozione a cancelliere capo di Tribunale o a segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe si consegue mediante:
1) concorso speciale per esami, nel limite di un quinto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i cancellieri capi di Tribunale e i segretari capi di Procura di seconda classe che abbiano compiuto almeno un anno di anzianità nella qualifica. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero;
2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i funzionari di cui al precedente n. 1), che abbiano compiuto tre anni di anzianità nella qualifica.
COMMA ABROGATO DALLA L. 7 MAGGIO 1965, N. 430
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I vincitori del concorso precedono nel ruolo i promossi in base a scrutinio ed i provvedimenti di promozione non possono essere emanati se non dopo l'espletamento del concorso.
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