Art. 9 · LEGGE 16 luglio 1962, n. 922

Art. 9

LEGGE 16 luglio 1962, n. 922

In vigore dal 27 lug 1962
I posti in aumento nelle tre più elevate qualifiche della carriera direttiva previste dalla tabella I allegata alla presente legge sono conferiti annualmente in tre quote uguali con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno a partire dal 1962. Gli altri posti in aumento diversi da quelli indicati nel comma precedente sono conferiti in due quote uguali con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno a partire dal 1962.
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