Art. 13

LEGGE 12 giugno 1962, n. 567

In vigore dal 15 lug 1962
Le norme della presente legge si applicano anche ai contratti di affitto dei terreni pascolativi, pure se di durata inferiore ad una annata agraria; a quelli di malgheria per l'alpeggio e lo sverno del bestiame ed alle altre forme di concessione per l'utilizzazione delle erbe.
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LEGGE 12 giugno 1962, n. 567 (Art. 13 Norme in materia di affitto di fondi rustici.) — Testo vigente | Portale Normativo