Art. 18

LEGGE 12 giugno 1962, n. 567

In vigore dal 15 lug 1962
Sono abrogati il secondo comma dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 277, e ogni altra norma incompatibile con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 giugno 1962 SEGNI FANFANI - RUMOR - BOSCO - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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LEGGE 12 giugno 1962, n. 567 (Art. 18 Norme in materia di affitto di fondi rustici.) — Testo vigente | Portale Normativo