Art. 18
LEGGE 12 giugno 1962, n. 567
In vigore dal 15 lug 1962
Sono abrogati il secondo comma dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 277, e ogni altra norma incompatibile con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 giugno 1962
SEGNI
FANFANI - RUMOR - BOSCO - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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