Art. 18 · LEGGE 12 giugno 1962, n. 567

Art. 18

LEGGE 12 giugno 1962, n. 567

In vigore dal 15 lug 1962
Sono abrogati il secondo comma dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 277, e ogni altra norma incompatibile con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 giugno 1962 SEGNI FANFANI - RUMOR - BOSCO - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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