Art. 11

LEGGE 12 giugno 1962, n. 567

In vigore dal 15 lug 1962
Nei contratti conclusi con affittuari coltivatori diretti che siano tali a norma dell', terzo comma, della legge 25 giugno 1949, n. 353, è nullo qualunque patto che accolli all'affittuario il rischio dei casi fortuiti straordinari o di quelli ordinari, che determinino perimetro di frutti non separati o mancata produzione in misura superiore ad un terzo della normale produzione.
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LEGGE 12 giugno 1962, n. 567 (Art. 11 Norme in materia di affitto di fondi rustici.) — Testo vigente | Portale Normativo