Art. 10

LEGGE 12 giugno 1962, n. 567

In vigore dal 15 lug 1962
Si resumono pagamenti senza titolo e si considerano imputabili al canone di affitto e comunque ripetibili i pagamenti effettuati dall'affittuario oltre il canone contrattuale in occasione della stipulazione e del rinnovo del contratto di affitto.
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LEGGE 12 giugno 1962, n. 567 (Art. 10 Norme in materia di affitto di fondi rustici.) — Testo vigente | Portale Normativo