Art. 6
LEGGE 4 giugno 1962, n. 524
In vigore dal 1 lug 1962
Sono istituite:
nel ruolo della carriera dei cancellieri del Ministero degli affari esteri, la qualifica di cancelliere capo, equiparata a quella di segretario capo di cui all'articolo 171 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; nel ruolo della carriera degli assistenti commerciali del Ministero degli affari esteri, le qualifiche di assistente commerciale capo e di assistente commerciale principale equiparate rispettivamente a quella di segretario capo e a quella di segretario principale di cui allo stesso articolo 171;
nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, la qualifica di esperto per i servizi tecnici col coefficiente di stipendio 325. È applicabile al riguardo l'articolo 186, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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