Art. 10

LEGGE 4 giugno 1962, n. 524

In vigore dal 1 lug 1962
Il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera commerciale per un numero di posti pari a quelli vacanti alla data del bando e comunque non superiore a sei. Tale concorso sarà riservato agli impiegati sia del ruolo organico che dei ruoli aggiunti della carriera degli assistenti commerciali che siano in possesso dei requisiti di cui al prime o al secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341, e abbiano almeno sei anni di servizio nella carriera cui appartengono.
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LEGGE 4 giugno 1962, n. 524 (Art. 10 Adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo