Art. 14
LEGGE 4 giugno 1962, n. 524
In vigore dal 1 lug 1962
Gli impiegati dei ruoli aggiunti di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e all' della legge 24 luglio 1959, n. 557, vengono collocati, anche in soprannumero, nelle qualifiche corrispondenti dei ruoli organici delle rispettive carriere di appartenenza.
Tale collocamento verrà compiuto dopo che saranno state effettuate le promozioni alla qualifica superiore, sulla base degli organici di cui alle tabelle annesse e delle altre disposizioni di cui alla presente legge, degli impiegati dei ruoli sopra indicati che siano in possesso dei requisiti prescritti.
Gli impiegati di cui al primo comma sono iscritta nei ruoli organici nell'ordine in cui si trovano nei ruoli aggiunti e dopo l'ultimo degli impiegati presenti nei singoli ruoli organici, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.
Gli impiegati inquadrati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo non possono essere ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore fino a quando gli impiegati che li precedono nell'ordine di ruolo abbiano maturato la anzianità prescritta.
In corrispondenza di ogni impiegato eventualmente collocato in soprannumero a termini del primo comma, verrà tenuto scoperto un posto nella qualifica iniziale del ruolo.
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