Art. 11

LEGGE 4 giugno 1962, n. 524

In vigore dal 1 lug 1962
Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a bandire un concorso per titoli e per esame alla qualifica di commissario amministrativo di 2ª e 3ª classe nella carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale. Il concorso potrà essere bandito per un numero di posti complessivamente non superiore a dieci e si svolgerà in conformità, di quanto disposto dall' della legge 24 luglio 1959, n. 557. Al concorso potranno partecipare, oltre agli impiegati del ruolo aggiunto corrispondente di cui all' della legge 24 luglio 1959, n. 557, anche gli impiegati del ruolo organico della carriera dei cancellieri e del ruolo aggiunto alla carriera stessa istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, nonchè quelli del ruolo aggiunto corrispondente di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, che alla data del bando di concorso abbiano maturato almeno sei anni di anzianità complessiva in carriera di concetto e che rivestano qualifica non inferiore a: cancelliere, per i posti di commissario amministrativo di 2ª classe; cancelliere aggiunto di 1ª classe, per i posti di commissario amministrativo di 3ª classe. Per gli impiegati della carriera dei cancellieri i titoli da valutare in relazione alle lettere a) e b) del terzo comma dell' della legge 24 luglio 1959, n. 557, si riferiscono al servizio prestato in carriere di concetto.
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