Art. 1
LEGGE 4 giugno 1962, n. 524
In vigore dal 1 lug 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L'organico del ruolo della carriera diplomatico-consolare viene stabilito, limitatamente alle qualifiche di Ambasciatore, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di I classe ed inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di II classe, come dall'annessa, tabella I.
Il presente articolo avrà effetto a decorrere dal 1 luglio 1962.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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